cessione di beni culturali in luogo del pagamento
dell’imposta sul valore aggiunto
art. 28-bis, D.P.R. 29.09.1973,
n. 602
I
contribuenti hanno la possibilità di cedere allo Stato beni culturali (L. 01.06.1939,
n. 1089) per effettuare il “pagamento dell’imposta sul reddito delle persone
fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale
sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art. 82, D.P.R. 29.09.1973, n. 597, e relativi
interessi, soprattasse e pene pecuniarie”.
Art. 20,
D.Lgs. 26.02.1999, n. 46
La
disposizione, estendendo la disciplina relativa alle imposte sui redditi anche
all’IVA ed alle entrate degli enti territoriali, prevede che le disposizioni
contenute nell’art. 28-bis, D.P.R. 29.09.1973,
n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.
Ne
consegue che…
r.m. 18.02.2002, n. 43/E
… l’art. 28-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e quindi
la possibilità di assolvere il pagamento, totale o parziale, attraverso la
cessione di beni culturali, è applicabile sia all’IVA, per sua natura entrata
tributaria dello Stato, che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello
Stato; sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma per
l’acquisizione del bene nel patrimonio dello Stato e siano adempiute tutte le
procedure richieste per l’attuazione della cessione.
La
proposta di cessione non sospende il pagamento dell’imposta.
Tuttavia,
una volta acquisito il bene al patrimonio dello Stato, il contribuente può
chiedere il rimborso delle somme pagate nel periodo intercorrente tra la data
di presentazione della richiesta e quella di trascrizione del bene ovvero
imputare i versamenti eseguiti anche a pagamento di imposte la cui scadenza è
successiva alla cessione medesima.