cessione di beni culturali in luogo del pagamento dell’imposta sul valore aggiunto


 

art. 28-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 602

 

I contribuenti hanno la possibilità di cedere allo Stato beni culturali (L. 01.06.1939, n. 1089) per effettuare il “pagamento dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell’imposta locale sui redditi, dei tributi erariali soppressi di cui all’art.  82, D.P.R. 29.09.1973, n. 597, e relativi interessi, soprattasse e pene pecuniarie”.

 

Art. 20, D.Lgs. 26.02.1999, n. 46

 

La disposizione, estendendo la disciplina relativa alle imposte sui redditi anche all’IVA ed alle entrate degli enti territoriali, prevede che le disposizioni contenute nell’art.  28-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, si applicano esclusivamente alle entrate tributarie dello Stato.

 

Ne consegue che…

 

r.m. 18.02.2002, n. 43/E

 

… l’art.  28-bis, D.P.R. 29.09.1973, n. 602, e quindi la possibilità di assolvere il pagamento, totale o parziale, attraverso la cessione di beni culturali, è applicabile sia all’IVA, per sua natura entrata tributaria dello Stato, che ad altre somme dovute a titolo di tributo dello Stato; sempre che sussistano i requisiti previsti dalla norma per l’acquisizione del bene nel patrimonio dello Stato e siano adempiute tutte le procedure richieste per l’attuazione della cessione.

 

La proposta di cessione non sospende il pagamento dell’imposta.

 

Tuttavia, una volta acquisito il bene al patrimonio dello Stato, il contribuente può chiedere il rimborso delle somme pagate nel periodo intercorrente tra la data di presentazione della richiesta e quella di trascrizione del bene ovvero imputare i versamenti eseguiti anche a pagamento di imposte la cui scadenza è successiva alla cessione medesima.